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AUTORITA’ COMPETENTE
Ai
fini
dell’attuazione
concreta
della
normativa
europea
(il
cosidetto
"pacchetto
igiene")
era
necessario
che
ogni
Stato
individuasse
le
Autorità
Competenti Sanitarie.
In
Italia,
allo
scopo
è
intervenuto
il
d.
lgs
n.
193
del
6
novembre
2007;
il
decreto
oltre
a
provvedere
ad
abrogare
tutta
una
serie
provvedimenti
(recepimento
di
direttive
comunitarie
abrogate
dalla
direttiva
2004/41/CE)
ha
stabilito
anche
le
nuove
disposizioni
sanzionatorie
per
le
violazioni
ai
Reg
CE
n.
852
e
853
del
2004
e
ha
individuato
ai
sensi
dell'art.
2
le
AUTORITA'
COMPETENTI sono:
- Ministero della Salute;
- Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
- Aziende Unità Sanitarie Locali
Si definisce AUTORITA' COMPETENTE, ai sensi del Reg. CE 882/2004:
"L’autorità
centrale
di
uno
Stato
membro
competente
per
l’organizzazione
di
controlli
ufficiali
o
qualsiasi
altra autorità cui è conferita tale competenza".
All’
Autorità
Competente
(ASL)
spetta:
la
pianificazione,
la
programmazione
e
l'esecuzione
a
livello
locale
dei
controlli
ufficiali;
inoltre
gli
compete
anche
la
notifica
e
la
registrazione
delle
aziende
alimentari
e
i
relativi provvedimenti amministrativi (prescrittivi e sanzionatori) e penali.
E' IL PRINCIPALE ATTORE della prevenzione in sede locale.
L’attribuzione
delle
funzioni
di
Autorità
competente
alle
Aziende
Sanitarie
locali,
comporta
importanti
conseguenze,
una
delle
principali
novità
è
la
facoltà,
in
capo
al
Responsabile
del
Dipartimento
di
Sanità
Pubblica
di
emanare
(
la
normativa
nazionale
,già
dagli
inizi
degli
anni
50,
individuava
invece
nel
Sindaco
l'organo
politico
amministrativo
l’Autorità
Competete
Sanitaria
per
la
salute
pubblica,
le
Asl
invece
erano
l’organo
tecnico
)
tutta
una
serie
di
provvedimenti
impositivi
in
caso
di
non
conformità
alla
normativa;
ai
sensi
dell’
art.
54,
comma
1,
del
Reg.
CE
n.
882/2004.
che
stabilisce:“
L'autorità
competente
che
individui
una
non conformità interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione”.